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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2013, n. 1

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Valsamoggia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Valsamoggia.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno è trasferito al Comune di Valsamoggia ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Valsamoggia.
5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Valsamoggia continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al Comune di Valsamoggia, fino a eventuali diverse discipline adottate dal Comune di Valsamoggia a seguito di revoche dei conferimenti all'Unione.

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