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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 11
Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER
1. L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'articolo 9 e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all'articolo 10 e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.
2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:
a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;
d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;
e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;
g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;
h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.
3. Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere h), i) e j).

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