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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Oggetto e finalità
Espandere area cap2 Capo II - Istituzione dell'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna
Espandere area cap3 Capo IIIPartecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto ed obiettivi dell'intervento normativo
1. La presente legge detta disposizioni per l'adeguamento degli assetti istituzionali e gestionali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, con l'obiettivo di assicurare e potenziare, in condizioni di qualità, omogeneità ed appropriatezza, i servizi di tutela della salute nell'interesse delle persone e della collettività, e di addivenire, nel territorio dell'area vasta della Romagna, a forme di integrazione funzionali e strutturali idonee a garantire misure di razionalizzazione e snellimento amministrativo, nonché il contenimento della spesa pubblica.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti, in particolare, mediante la fusione delle strutture aziendali aventi sede nel territorio della Romagna ricompreso nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e nell'ambito del modello di condivisione delle responsabilità tra il Servizio sanitario regionale e le comunità locali di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), realizzando l'allineamento e l'integrazione delle responsabilità di programmazione e vigilanza, spettanti agli enti locali, con quelle di gestione ed erogazione dei servizi poste in capo alle Aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna.
3. Gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle forme di cooperazione e di innalzamento del livello qualitativo dei servizi erogati, con particolare riguardo a quelli di più elevata complessità, sono altresì perseguiti mediante lo sviluppo ed il completamento della regolamentazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l. di Meldola, al fine di rafforzarne il ruolo pubblico nell'ambito delle politiche finalizzate ai bisogni di assistenza nel settore oncologico e di garantirne la piena integrazione negli assetti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna.
4. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale n. 29 del 2004, i percorsi di unificazione e integrazione di cui alla presente legge sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, anche attraverso le forme incentivanti previste dalla normativa vigente.
Capo II
Istituzione dell'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna
Art. 2
Costituzione dell'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna
1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, è costituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), l'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna (di seguito denominata Azienda USL della Romagna), che opera nell'ambito territoriale dei comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini cessano dalla data di costituzione dell'Azienda USL della Romagna. L'Azienda USL della Romagna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti Aziende.
3. Il patrimonio delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse, costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda USL della Romagna. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
4. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato alle funzioni istituzionali e trasferito all'Azienda USL della Romagna ai sensi del comma 3 viene utilizzato secondo le modalità ed il perseguimento degli scopi già in essere all'entrata in vigore della presente legge. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile sono approvate dall'Azienda USL della Romagna, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di cui all'articolo 4. In caso di dismissione definitiva del patrimonio, i relativi proventi sono reinvestiti in favore dei territori in cui si trovavano i beni alienati e per potenziare la qualità dei servizi ivi presenti. Sono fatte salve le diverse determinazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, assunte con il consenso del Comitato di distretto interessato.
5. In applicazione di quanto previsto dal comma 2, il personale in servizio nelle quattro preesistenti Aziende, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda USL della Romagna. L'Azienda USL della Romagna provvede ad adottare le iniziative dirette a garantire la graduale omogeneizzazione delle regole inerenti la gestione giuridica ed economica del personale.
Art. 3
Organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL della Romagna
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda USL della Romagna sono disciplinati dalla normativa regionale vigente e, in particolare, dalla legge regionale n. 29 del 2004.
2. L'Azienda USL della Romagna assicura, in condizioni di qualità, appropriatezza ed omogeneità, l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali, garantendo in particolare l'integrazione dei propri servizi con quelli svolti dall'Istituto disciplinato nel Capo III.
3. L'atto aziendale individua la sede legale e disciplina l'organizzazione dell'Azienda USL della Romagna tenendo conto della sua peculiare complessità e ampiezza territoriale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge nonché delle leggi e delle direttive regionali in materia.
4. L'atto aziendale è adottato dal nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Romagna nel rispetto delle prerogative della Conferenza di cui all'articolo 4 e di quanto previsto dall'articolo 6 ed è elaborato garantendo il coinvolgimento degli operatori nell'ambito degli organi di governance interna, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2004, e delle rappresentanze associative. L'atto aziendale è sottoposto alla Giunta regionale ai fini della verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004.
5. L'atto aziendale prevede l'articolazione territoriale dell'Azienda USL della Romagna, valorizzando, anche attraverso adeguate ed autonome risorse finanziarie, il ruolo di gestione dei distretti socio-sanitari, che rappresentano l'articolazione territoriale fondamentale del governo e della programmazione aziendale e costituiscono il punto privilegiato delle relazioni tra attività aziendali ed enti locali, particolarmente nel settore delle cure primarie e dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari.
6. L'Azienda USL della Romagna persegue la riorganizzazione e l'unificazione delle attività di amministrazione e di supporto logistico e tecnico-professionale, con lo scopo di garantire efficienza organizzativa, assicurare benefici economici e di omogeneizzare e snellire le procedure, assicurandone la trasparenza, nel nuovo contesto aziendale.
7. La riorganizzazione dei servizi sul piano assistenziale avviene nel rispetto della programmazione regionale e territoriale, assicurando condizioni di equità di accesso e prossimità ai servizi nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo ai servizi di assistenza primaria, alle attività ospedaliere di base, ai servizi territoriali e domiciliari afferenti all'integrazione socio-sanitaria. A tal fine, in sede di costituzione dell'Azienda USL della Romagna, è confermato l'assetto distributivo esistente per le attività territoriali, di sanità pubblica, specialistiche ed ospedaliere accreditate.
8. Al fine di assicurare condizioni di equità nella costituzione della nuova Azienda USL della Romagna, la Regione garantisce il finanziamento dell'Azienda USL della Romagna con i medesimi criteri già stabiliti dalla normativa regionale e la prosecuzione del sostegno economico-finanziario già previsto per le Aziende cessate ed assoggettate a piani di rientro.
Art. 4
Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna e Comitati di distretto (1)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, è istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna (di seguito denominata Conferenza), che opera nell'ambito territoriale dell'Azienda USL della Romagna e che esercita, in rappresentanza della pluralità dei territori coinvolti, funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
2. Alla Conferenza, in particolare, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, nonché le previsioni contenute nel Piano sociale e sanitario regionale, in quanto compatibili con la presente legge.
3. La Conferenza, composta da tutti gli enti locali, esercita in sede assembleare, almeno due volte all'anno, le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti l'organizzazione ed il funzionamento della nuova Azienda USL della Romagna. In particolare, la Conferenza, nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 6, interviene nelle valutazioni inerenti le decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 3 ed individua, d'intesa con il direttore generale dell'Azienda USL della Romagna, i distretti e i loro ambiti territoriali, coerentemente ai principi della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona). La Conferenza garantisce, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione delle assemblee elettive alla definizione delle politiche sanitarie locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilità dei servizi ed alla configurazione organizzativa e territoriale dell'Azienda USL della Romagna.
4. In seno alla Conferenza è costituito l'Ufficio di presidenza, composto, in sede di primo avvio e fino all'approvazione del regolamento della Conferenza, dai Sindaci dei Comuni di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, dai Presidenti delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dai Presidenti dei Comitati di distretto. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni ad esso assegnate dalla Conferenza in merito ai profili organizzativi e gestionali della nuova Azienda USL della Romagna e, in particolare, assume funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte in sede assembleare, al fine di garantirne le capacità decisionali. L'Ufficio di presidenza esprime parere sulla nomina del direttore generale dell'Azienda USL della Romagna da parte della Regione.
5. In ogni ambito distrettuale è istituito il Comitato di distretto, composto dai Sindaci dei Comuni o loro delegati. Nel caso di coincidenza dell'ambito distrettuale con l'Unione conforme alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), le funzioni del Comitato di distretto sono svolte dalla Giunta dell'Unione. Qualora l'ambito distrettuale comprenda più ambiti ottimali, definiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate in seduta congiunta tra loro dalle Giunte delle Unioni coincidenti con l'ambito. Nel caso di ambiti ottimali costituiti da una Unione e da singoli Comuni, le funzioni sono esercitate dalla Giunta dell'Unione e dai Sindaci o loro delegati. Il Comitato di distretto promuove la consultazione e la partecipazione dei cittadini e delle loro libere associazioni ed in particolare delle organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini, anche attraverso la costituzione di Comitati degli utenti o altre forme di partecipazione e consultazione diretta.
6. Il Comitato di distretto opera in stretto raccordo con la Conferenza ed assume le prerogative e le funzioni disciplinate dalla normativa regionale vigente. Il direttore generale dell'Azienda USL della Romagna nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto.
7. La Conferenza disciplina, con apposito regolamento, le proprie modalità di organizzazione e funzionamento e le relazioni con l'Ufficio di presidenza ed i Comitati di distretto, individuando in particolare le disposizioni di garanzia che ne consentano l'esercizio delle funzioni secondo criteri di ampia rappresentatività per l'assunzione delle più rilevanti deliberazioni. Il regolamento definisce strumenti di consultazione dei cittadini al fine di favorirne la partecipazione.
Art. 5
Disposizioni per l'avvio operativo dell'Azienda USL della Romagna
1. I direttori generali, in carica all'entrata in vigore della presente legge, delle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini assicurano tutti gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla cessazione delle Aziende ed alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna. Nell'ambito dei primi provvedimenti propedeutici alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna, i direttori generali individuano la sede legale provvisoria di riferimento ed effettuano la ricognizione della dotazione organica complessiva al 31 dicembre 2013 e dei fondi contrattuali così come determinati dalla vigente contrattazione decentrata. Per assicurare la continuità dei compiti di gestione da parte delle direzioni sanitarie ed amministrative in carica nelle Aziende cessate, i direttori generali effettuano altresì la revisione dei relativi contratti prevedendone la nuova scadenza al 31 marzo 2014.
2. La Regione nomina il nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Romagna secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco degli idonei costituito ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno. I contratti in essere dei direttori generali delle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini cessano a decorrere dalla costituzione dell'Azienda USL della Romagna.
3. La Regione nomina il nuovo Collegio sindacale dell'Azienda USL della Romagna. I collegi sindacali delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse restano in carica per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno, sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2013.
4. La Regione:
a) assicura il coordinamento tecnico ed il supporto alle funzioni operative necessarie a svolgere gli adempimenti propedeutici alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna e per garantire il subentro e la continuità nella gestione delle attività e nei rapporti delle Aziende preesistenti;
b) fornisce indicazioni sui principi, le modalità ed i criteri di organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL della Romagna e per il suo processo di progressiva realizzazione.
Art. 6
Concertazione e confronto con le organizzazioni sindacali
1. Il perseguimento degli obiettivi della presente legge, i processi di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio della Romagna nonché la definizione degli assetti organizzativi e lo svolgimento degli adempimenti necessari alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna avvengono attraverso il confronto e la concertazione con le organizzazioni sindacali, secondo i principi della legge regionale n. 29 del 2004 e nel rispetto delle prerogative contrattuali e delle relazioni sindacali aziendali, di quanto stabilito in appositi protocolli d'intesa stipulati con le Conferenze territoriali sociali e sanitarie e in un protocollo regionale sulle linee di indirizzo relative alle modalità di relazioni sindacali, funzionali al processo di omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'articolo 2, comma 5. L'Azienda USL della Romagna garantisce le prerogative sindacali in capo ai soggetti titolari della contrattazione decentrata attivando sessioni specifiche di contrattazione aziendale. I contratti integrativi aziendali e gli accordi decentrati vigenti mantengono all'1 gennaio 2014 la loro efficacia fino al superamento sancito da un accordo tra le parti.
Capo III
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.
Art. 7
Autorizzazione a partecipare all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.
1. Al fine di garantire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e contribuire allo sviluppo dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l. (di seguito denominato IRST), quale parte integrante del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, a partecipare al capitale sociale dell'IRST, con sede a Meldola ed avente ad oggetto la gestione di attività di ricovero e cura nel settore oncologico, fino a un importo massimo di 7 milioni di euro. L'ingresso della Regione nel capitale sociale dell'IRST deve consentire di acquisire la quota di maggioranza relativa nella compagine societaria.
2. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.
3. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o suo delegato.
4. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica dello statuto dell'IRST che interverranno successivamente alla partecipazione della Regione devono essere previamente comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto regionale.
Art. 8
Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione della Regione, anche congiuntamente con quella delle Aziende sanitarie territoriali e degli altri soci pubblici partecipanti, non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle quote sociali.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la competenza della Regione a designare due componenti nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata, altresì, alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di cinque componenti, tenuto conto dell'equilibrio di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 Sito esterno (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Sito esterno, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati);
b) il compenso annuale lordo onnicomprensivo del presidente del consiglio di amministrazione e degli altri componenti del consiglio di amministrazione venga determinato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa regionale e tenuto conto dei compiti e delle deleghe gestionali ad essi attribuiti.
4. Al fine di configurare il ruolo dell'IRST in coerenza con la programmazione regionale e territoriale, nonché di assicurarne condizioni di autonomia e di funzionamento in analogia con le Aziende del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale individua, previa consultazione con gli altri soci pubblici e privati, l'assetto istituzionale dell'IRST e le relazioni funzionali e finanziarie che l'IRST intrattiene con la Regione Emilia-Romagna, con le aziende sanitarie del sistema sanitario regionale e con gli altri soggetti pubblici e privati. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
a) continuità con il sistema di garanzie già precedentemente definite in ordine allo svolgimento del ruolo pubblico dell'IRST e sulle modalità di organizzazione e funzionamento;
b) definizione di un ruolo dell'IRST di governo ed innovazione nella ricerca oncologica e di gestione delle attività assistenziali, secondo le linee programmatiche regionali e nel quadro della programmazione spettante alla Conferenza;
c) previsione di un regime di finanziamento regolamentato dal livello regionale;
d) regolamentazione della struttura di governo secondo il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e verifica e quelle di gestione ed amministrazione delle attività assistenziali, di ricerca e di supporto, garantendo che la direzione dell'IRST venga nominata secondo requisiti analoghi a quelli previsti per le Aziende del Servizio sanitario regionale;
e) configurazione organizzativa e gestione del personale secondo le indicazioni regionali vigenti in materia e valevoli per le Aziende del Servizio sanitario regionale.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale dell'IRST, ai sensi dell'articolo 7, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce 23 del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2013.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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