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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

Capo III
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.
Art. 7
Autorizzazione a partecipare all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l.
1. Al fine di garantire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e contribuire allo sviluppo dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l. (di seguito denominato IRST), quale parte integrante del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, a partecipare al capitale sociale dell'IRST, con sede a Meldola ed avente ad oggetto la gestione di attività di ricovero e cura nel settore oncologico, fino a un importo massimo di 7 milioni di euro. L'ingresso della Regione nel capitale sociale dell'IRST deve consentire di acquisire la quota di maggioranza relativa nella compagine societaria.
2. Il Presidente della Regione, in qualità di rappresentante legale della Regione, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1.
3. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o suo delegato.
4. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica dello statuto dell'IRST che interverranno successivamente alla partecipazione della Regione devono essere previamente comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto regionale.
Art. 8
Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione della Regione, anche congiuntamente con quella delle Aziende sanitarie territoriali e degli altri soci pubblici partecipanti, non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle quote sociali.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la competenza della Regione a designare due componenti nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata, altresì, alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero massimo di cinque componenti, tenuto conto dell'equilibrio di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 Sito esterno (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Sito esterno, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati);
b) il compenso annuale lordo onnicomprensivo del presidente del consiglio di amministrazione e degli altri componenti del consiglio di amministrazione venga determinato nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa regionale e tenuto conto dei compiti e delle deleghe gestionali ad essi attribuiti.
4. Al fine di configurare il ruolo dell'IRST in coerenza con la programmazione regionale e territoriale, nonché di assicurarne condizioni di autonomia e di funzionamento in analogia con le Aziende del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale individua, previa consultazione con gli altri soci pubblici e privati, l'assetto istituzionale dell'IRST e le relazioni funzionali e finanziarie che l'IRST intrattiene con la Regione Emilia-Romagna, con le aziende sanitarie del sistema sanitario regionale e con gli altri soggetti pubblici e privati. Il provvedimento della Giunta regionale è adottato nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
a) continuità con il sistema di garanzie già precedentemente definite in ordine allo svolgimento del ruolo pubblico dell'IRST e sulle modalità di organizzazione e funzionamento;
b) definizione di un ruolo dell'IRST di governo ed innovazione nella ricerca oncologica e di gestione delle attività assistenziali, secondo le linee programmatiche regionali e nel quadro della programmazione spettante alla Conferenza;
c) previsione di un regime di finanziamento regolamentato dal livello regionale;
d) regolamentazione della struttura di governo secondo il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e verifica e quelle di gestione ed amministrazione delle attività assistenziali, di ricerca e di supporto, garantendo che la direzione dell'IRST venga nominata secondo requisiti analoghi a quelli previsti per le Aziende del Servizio sanitario regionale;
e) configurazione organizzativa e gestione del personale secondo le indicazioni regionali vigenti in materia e valevoli per le Aziende del Servizio sanitario regionale.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale sociale dell'IRST, ai sensi dell'articolo 7, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce 23 del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2013.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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