LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 24
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 373 del 13 dicembre 2013
Art. 17
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:
"3. Gli alloggi realizzati in attuazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 (Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatta salva l'applicazione, per un periodo di 12 mesi dalla disponibilità degli alloggi, della disciplina dell'articolo 3 della legge n. 52 del 1976 sulle modalità e sui criteri di assegnazione di detti alloggi.".
2.
Al comma 5 bis dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole
"legge n. 338"
sono sostituite dalle parole"legge n. 388".