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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 384 del 20 dicembre 2013

Art. 11
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio finanziario 2014, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco "E" e all'interno della stessa unità previsionale di base tra specifici capitoli indicati anch'essi nell'elenco "E", allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

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