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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 29 marzo 2013

Art. 2
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;".
2.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;".
3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogata.
4.
Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserita la seguente:
"f bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.".
5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserito il seguente:
"2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.".

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