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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 4 luglio 2013

Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presenta legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di carattere sperimentale attivate;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
e) la diffusione del marchio "Slot freE-R".
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

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