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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013

Art. 1
1.
L'articolo 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è sostituito dal seguente:
"Art. 24
Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, come definiti dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i beneficiari di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
3. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
4. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 6, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38, la convenzione e il progetto formativo, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3.
5. E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.
6. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 Sito esterno.
7. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio regionale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, anche in caso di soggetto ospitante multi localizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale, previi appositi accordi, può definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.".

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