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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013

Art. 5
1.
Dopo l'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 ter
Qualificazione dei tirocini e formazione professionale dei tirocinanti
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati.
2. Il progetto formativo di cui all'articolo 24 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche.
3. Nell'attuazione del tirocinio deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della qualifica di cui al comma 2, ai fini della sua certificabilità.
4. Ai tirocinanti deve essere garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
5. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.
6. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi del tirocinio nei casi di cui all'articolo 25, comma 1, la lettera b), il soggetto promotore e il soggetto ospitante valutano, nella redazione del progetto formativo personalizzato, le attività didattiche ulteriori che devono essere previste, rispetto a quelle in situazione. Tali ulteriori modalità devono essere realizzate attraverso un soggetto formativo accreditato ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.
7. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 26, comma 1, e le parti sociali.".

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