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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013

Art. 6
1.
Dopo l'articolo 26 ter della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 quater
Indennità di partecipazione
1. E' corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. L' indennità è di importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili.
3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione.
4. Ferme restando le previsioni dell'articolo 25, comma 4, nel caso dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.".

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