Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013

Art. 7
1.
Dopo l'articolo 26 quater della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 quinquies
Monitoraggio e vigilanza
1. La Regione realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 24, comma 4, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.
2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo al fine di:
a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
b) verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 3.
3. In caso di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale di cui all'articolo 24, comma 2 e degli obblighi di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, al soggetto promotore e al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi.
4. In caso d'inosservanza degli obblighi posti dall'articolo 26 bis, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi ed è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrispostogli dalla Regione.".

Espandi Indice