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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013

Art. 8
1.
Dopo l'articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
Art. 26 sexies
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Sito esterno (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 Sito esterno).
2. Nelle ipotesi previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 quinquies, commi 3 e 4, e al presente articolo, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati sono immediatamente interrotti.".

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