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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013

Art. 9
1.
Dopo l'articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 septies
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 Sito esterno (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché quelle contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 2012 Sito esterno.".

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