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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 novembre 2013, n. 23

L.R. 20 dicembre 2013, n. 26

Art. 9
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di
"Euro 300.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 900.000,00".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

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