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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 11

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'EROGAZIONE DI FARMACI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 213 del 17 luglio 2014

Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui alle unità previsionali di base 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, 1.5.1.2.18020 - SSR: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e 1.5.1.2.18200 - Formazione generica e specifica del personale sanitario - Risorse statali. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014, che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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