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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 21
Modalità di funzionamento e compiti
1. La Commissione esprime pareri e formula proposte con particolare riguardo:
a) a provvedimenti programmatori relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;
b) all'individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;
c) a provvedimenti relativi alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali;
d) alla definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente;
e) al monitoraggio sul rapporto tra pubblico e privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio regionale.
2. Nell'atto di nomina di cui all'articolo 23, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato.
3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.
4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.
5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei servizi della direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.

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