Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 23
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali.
2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Espandi Indice