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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

Art. 7
Raccordo con le attività di formazione professionale
1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi rivolti ai loro dipendenti e alle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
2. Nell'ambito della propria programmazione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro, la Regione consulta la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 20, riguardo alle modalità della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori delle cooperative sociali e dei loro consorzi.
3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure presenti nel repertorio regionale delle qualifiche, possono essere delineate nuove qualifiche in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.
4. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro consorzi, laddove non accreditati, possono realizzare autonome attività di formazione professionale in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La Regione riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali iscritte all'albo di cui all'articolo 4, i crediti formativi derivanti dalla partecipazione alle attività formative svolte nelle cooperative, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.

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