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LEGGE REGIONALE 17 luglio 2014, n. 12

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 214 del 17 luglio 2014

TITOLO II
Raccordo con l'attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell'occupazione
Art. 5
Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative
1. Nell'ambito dei propri atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione individua le modalità di partecipazione della cooperazione sociale al perseguimento delle finalità di sviluppo della società regionale, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e la cooperazione sociale.
Art. 6
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto che concorre all'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare possono essere previsti all'interno dei piani regionali di politica del lavoro interventi volti a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di imprese di transizione accompagnano questi soggetti verso altri contesti produttivi;
c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di tipo B;
d) sostenere nell'ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale;
e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell'ambito dei servizi alla persona in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.
Art. 7
Raccordo con le attività di formazione professionale
1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi rivolti ai loro dipendenti e alle persone di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
2. Nell'ambito della propria programmazione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro, la Regione consulta la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all'articolo 20, riguardo alle modalità della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori delle cooperative sociali e dei loro consorzi.
3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure presenti nel repertorio regionale delle qualifiche, possono essere delineate nuove qualifiche in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.
4. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro consorzi, laddove non accreditati, possono realizzare autonome attività di formazione professionale in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La Regione riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali iscritte all'albo di cui all'articolo 4, i crediti formativi derivanti dalla partecipazione alle attività formative svolte nelle cooperative, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 8
Educazione degli adulti
1. Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi di educazione degli adulti.

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