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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 18 luglio 2014

Art. 3
Ruolo delle imprese nella strategia di specializzazione intelligente e di innovazione del sistema produttivo regionale
1. Al fine di valorizzare il contributo della piccola e media impresa e dell'impresa artigiana e cooperativa alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'occupazione la Regione, nell'ambito delle azioni della presente legge e delle politiche di cui all'articolo 1, comma, 2, persegue:
a) la qualificazione organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese, favorendo la presenza di adeguate competenze manageriali nelle imprese e nelle reti di impresa;
b) la formazione di reti d'impresa rivolte alla implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, commercializzazione e internazionalizzazione, qualificazione e consolidamento delle relazioni di subfornitura e di filiera, acquisto di servizi e utilities, sviluppo di più elevati standard qualitativi, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività.
2. La Regione valorizza inoltre le strategie e i progetti di medie e grandi imprese che realizzano ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sui territori di riferimento o sull'insieme delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.
3. La Regione valorizza le strategie delle imprese sociali che, di concerto con le istituzioni, generano occupazione e innovazione sociale in termini di miglioramento del benessere e salute della comunità.

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