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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 18 luglio 2014

Capo II
Dotazione di infrastrutture
Art. 15
Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi
1. Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, la Regione, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2 a fronte dell'assunzione, da parte degli utenti, degli impegni di cui al comma 3, alle condizioni ivi previste.
2. La Regione o gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano i rapporti tra le parti, i reciproci obblighi e garanzie, e possono altresì prevedere che siano messe a disposizione, alle medesime condizioni, altre infrastrutture di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o in titolarità di concessionari pubblici.
3. Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando la libertà di scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.
4. La Regione, mediante la società Lepida S.p.A. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), rende disponibili le attività tecniche finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, e in particolare lo studio di fattibilità, le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche.
5. La società Lepida S.p.A. svolge altresì attività di ricerca di operatori di comunicazione elettronica e rende disponibili i relativi risultati agli utenti che intendano avvalersene per la scelta di cui al comma 3. Al fine di garantire comunque la presenza di almeno un operatore di comunicazione elettronica, la società Lepida S.p.A. può svolgere, in via sussidiaria e temporanea, tale attività qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che consentano l'erogazione del servizio.
6. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e la destinazione delle risorse assegnate alla società Lepida S.p.A. per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 16
Sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing)
1. La Regione promuove un modello di collaborazione pubblico-privato indirizzato alla realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi, tecnicamente neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli Enti locali, ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori.
2. In particolare, la Regione individua, mediante la società Lepida S.p.A., luoghi idonei, tecnicamente neutrali, ove garantisce, tra l'altro:
a) l'interconnessione a banda ultralarga ridondata, basata sulla rete Lepida;
b) il coordinamento e la supervisione dei gestori coinvolti;
c) la definizione di meccanismi per favorire l'identificazione e la diffusione di soluzioni di cloud computing.

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