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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 18 luglio 2014

Capo III
Responsabilità sociale d'impresa e innovazione sociale
Art. 17
Responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale
1. In coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e in collaborazione con gli enti locali, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e Agricoltura, nonché le parti sociali, la Regione, nei propri programmi, promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e l'impresa sociale.
2. La responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale.
4. La Regione istituisce inoltre il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per il Piano triennale per le attività produttive.
Art. 18
Fondo di garanzia per i lavoratori di aziende in crisi
1. E' istituito un fondo di garanzia sulle anticipazioni concesse dagli istituti di credito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e la Cassa integrazione in deroga ai dipendenti di aziende in difficoltà, per il periodo che intercorre dalla richiesta dell'azienda di ricorso agli ammortizzatori sociali, a seguito della sottoposizione dell'apposito accordo sindacale, all'approvazione formale da parte degli enti competenti.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per il funzionamento del fondo e le modalità di individuazione del gestore.
Art. 19
Relazioni sindacali, partecipazione e informazione dei lavoratori
1. La sottoscrizione degli Accordi di insediamento e sviluppo è subordinata al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nell'ambito delle misure attuative della presente legge, la Regione favorisce le procedure innovative d'informazione aziendale a favore di lavoratori e organizzazioni sindacali e l'introduzione di pratiche di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale.
Art. 20
Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive
1. In relazione alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio dell'Emilia-Romagna a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dai commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" si applicano le norme di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Le imprese che beneficiano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. La Giunta regionale stabilisce modalità e tempi di restituzione.
3. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva non è possibile modificare la destinazione d'uso. Il cambiamento di destinazione d'uso può essere ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere all'Accordo di cui all'articolo 6, promuovendo altresì il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.
Art. 21
Internazionalizzazione delle imprese
1. Al fine di rafforzare la strategia di internazionalizzazione e la penetrazione dei nostri prodotti sui mercati esteri, la Regione supporta le attività di valorizzazione competitiva delle imprese dell'Emilia-Romagna.
2. A tale scopo la Regione:
a) definisce un programma pluriennale di promozione internazionale e organizza iniziative nei paesi target attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione;
b) realizza programmi pluriennali di valorizzazione delle proprie eccellenze produttive, formative, culturali, tecnologiche e socio-sanitarie;
c) supporta i processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo, in particolare affiancando le piccole e medie imprese manifatturiere e dei servizi nello scouting delle opportunità di business, anche attraverso l'individuazione di esperti paese e settori.

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