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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 10
Promozione del welfare
1. Lo sviluppo delle attività produttive è sostenuto tramite opportune iniziative di implementazione dei servizi locali alla persona. A tal fine la promozione e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese e di programmi di riconversione produttiva, è accompagnata dalla strutturazione dei servizi necessari, in ragione dell'aumento della domanda prevedibile.
2. In particolare, nell'ambito degli Accordi di insediamento e sviluppo di cui all'articolo 6, la Regione e gli enti locali possono promuovere, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le imprese del Terzo settore, progetti di welfare aziendale e comunitario per accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari e abitativi del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti.

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