Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 2
Specializzazione intelligente e innovazione del sistema produttivo regionale
1. La Regione promuove l'aggregazione dei Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico o Centri per l'innovazione di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico) in piattaforme tecnologiche tematiche di ricerca, nelle quali si articola la Rete regionale dell'alta tecnologia, secondo indirizzi di innovazione e di specializzazione intelligente dei prodotti e dei processi produttivi delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali.
2. La Regione, oltre ad attuare gli interventi previsti nella legge n. 7 del 2002 Sito esterno e nei propri programmi attuativi, promuove lo sviluppo e la qualificazione della ricerca da parte delle imprese e della rete regionale per l'alta tecnologia e il trasferimento tecnologico attraverso:
a) l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca;
b) la partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie delle piattaforme tecnologiche;
c) la promozione e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e delle piattaforme di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere;
d) insediamento e sviluppo di laboratori e centri di ricerca delle imprese.
3. La Regione valorizza e sostiene la presenza di tecnopoli e infrastrutture di ricerca pubbliche e private ai fini dell'attrazione di imprese innovative e creative, di servizi avanzati e talenti.

Espandi Indice