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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 25
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 e dall'articolo 18 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive, nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima UPB, del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 12, 13, 15, 16 e 17 della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, con riferimento alle UPB 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana, 1.5.2.2.20100 - Fondo sociale regionale, 1.6.1.2.22100 - Servizi educativi per l'infanzia, 1.3.2.3.8300 - Programma regionale attività produttive, 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese, 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, 1.3.2.2.7210 - Progetti di promozione del sistema produttivo regionale.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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