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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 14

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 luglio 2018, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.r. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 5
Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell'innovazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito dei propri programmi, la Regione:
a) sostiene la crescita e la qualificazione di una infrastruttura educativa che renda disponibile alle imprese le competenze necessarie allo sviluppo produttivo regionale;
b) favorisce, anche mediante la promozione di accordi, la collaborazione tra imprese e autonomie educative e formative.
2. La Regione sostiene altresì, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 6, con gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), azioni:
a) di supporto e accompagnamento con programmi e progetti volti a sviluppare specifiche competenze tecnico-professionali, anche per sostenere piani di riposizionamento di imprese e filiere produttive e contribuendo all'aggiornamento delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori occupati nelle imprese interessate;
b) per il riconoscimento delle imprese quali luoghi di produzione e sviluppo di competenze, valorizzando la dimensione formativa dell'apprendimento nei luoghi di lavoro.
3. Al fine di sostenere la dimensione di internazionalizzazione dei sistemi produttivi promuove strategie di internazionalizzazione dei sistemi educativi a partire dal sostegno a programmi di mobilità dei lavoratori.

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