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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 219 del 18 luglio 2014

Art. 16
Modifiche all'articolo 22 (Integrazione regionale per il finanziamento del SSR) della legge regionale n. 28 del 2013
1.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 l'importo di
"Euro 148.800.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 162.800.000,00"
e la parola
"2013"
è sostituita dalle seguenti
"2013 e 2014".
2.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020".

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