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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 del 18 luglio 2014

Art. 3
Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2013
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, è ridotto di Euro 29.500.000,00.
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 29 del 2013 è soppresso.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2013 è aumentato di Euro 39.000.000,00.

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