Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 del 18 luglio 2014

Art. 4
Conservazione dei residui passivi
1. Le somme impegnate a norma dell'articolo 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e non pagate entro il termine dell'esercizio 2014 sono conservate nel conto dei residui e l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 si applica per l'ultima volta con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013.

Espandi Indice