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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 10
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi previsti a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera e), e degli articoli 6, 7 e 8, per l'esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla UPB 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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