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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 19

NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 7

(aggiunto comma 3 bis. da art. 11 L.R. 21 ottobre 2015, n. 21)

Tavolo Regionale Permanente per l'Economa Solidale
1. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è presieduto dalla Giunta ed è formato:
a) dai rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale designati dal Forum Regionale dell'Economia Solidale di cui all'articolo 6;
b) dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell'ambito delle materie di volta in volta affrontate nelle sedute del Tavolo stesso.
2. La composizione e l'operatività del "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" sono disciplinate dall'atto di Giunta di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Il "Tavolo Regionale Permanente per l'Economia Solidale" è lo strumento istituzionale deputato ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'Economia Solidale previsti dalla presente legge.
3 bis. La partecipazione al "Tavolo regionale permanente per l'economia solidale" non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.

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