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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 23 luglio 2014

Art. 5
Presentazione delle liste circoscrizionali
1. La presentazione all'ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

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