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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 21

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 23 luglio 2014

TITOLO III
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 15
Rinvio alle norme nazionali
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 Sito esterno e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 Sito esterno (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 Sito esterno e l'articolo 5 della legge 43/1995 Sito esterno. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell'Assemblea legislativa si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, nell'applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968 Sito esterno, si intende sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente.
Art. 16
Indizione delle elezioni
1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.
2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni dall'evento stesso.
Art. 17
Intese
1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 Sito esterno (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale).
Art. 18
Abrogazioni
1. È abrogato l'articolo 53 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).
2. Con l'applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'articolo 32 bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea).
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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