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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 13
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell'Elenco di cui all'articolo 10 trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) dimensione, diffusione e caratteristiche delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, svolte dalle imprese ittiche;
b) quali misure di promozione e sviluppo previste dall'articolo 9 sono state realizzate e come hanno contribuito a valorizzare e sostenere le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo;
c) quali Club di aziende di eccellenza sono stati costituiti e in che misura la specializzazione della loro attività ha contribuito a valorizzare i servizi erogati e i prodotti offerti;
d) istituzione e gestione dell'elenco regionale di cui all'articolo 10 e risultati derivanti per le imprese iscritte;
e) esiti dell'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della legge prevista dall'articolo 8;
f) Le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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