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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 14
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale.
1.
Dopo l'articolo 82 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è inserito il seguente articolo:
"Art. 82 bis
Istituzione della Consulta ittica regionale
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.
3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;
b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;
c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;
d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;
e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.".

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