LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014
Art. 5
Accessibilità alle strutture
1. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici adibiti a ittiturismo, acquiturismo ed attività connesse, è assicurata anche con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche degli edifici. Per le imbarcazioni la presente disposizione si applica compatibilmente alla capacità strutturale delle stesse.