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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 7
Obblighi e divieti
1. Le imprese ittiche possono esercitare le attività di cui alla presente legge avvalendosi delle locuzioni "Pescaturismo", "Ittiturismo", o "Acquiturismo". È fatto divieto di avvalersi delle espressioni "Ristorante", "Albergo" e simili, riservate esclusivamente ai titolari delle specifiche licenze commerciali.
2. Le imprese ittiche nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 sono tenute, in relazione alle attività esercitate, all'esposizione al pubblico dei documenti relativi:
a) alla specifica della capienza massima dell'imbarcazione;
b) alla specifica della capienza massima delle strutture dedite all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande;
c) all'elenco delle camere, delle relative dotazioni e dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale.

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