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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 24 luglio 2014

Art. 8
Vigilanza e Sanzioni
1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni. Sono fatti salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali.
2. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 2, senza aver presentato la necessaria segnalazione certificata di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune dispone la sospensione temporanea dell'attività per un periodo da tre a sei mesi.
3. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui all'articolo 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
4. Le violazioni ai limiti ed alle modalità di esercizio delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, disciplinati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 12 sono punite con le sanzioni in esso previste.
5. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Comune.
7. In caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di cui all'articolo 12, il Comune può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività. Detto provvedimento è comunicato entro 15 giorni dal Comune alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 10.
8. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici ed a trasmettere, su richiesta della Regione, una relazione che evidenzi le attività di controllo svolte direttamente o da altri soggetti competenti e i relativi esiti.

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