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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Art. 29
Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e amministrativi, formulazione di bandi, selezione degli interlocutori, retribuzione per lavoro equivalente, politiche di reclutamento e promozione, formazione, equilibrio fra vita privata e lavoro, cultura dell'organizzazione, anche attraverso raccolta e analisi di documenti, statistiche, interviste e sondaggi.
2. In tal senso promuove la condivisione della responsabilità di realizzazione di un sistema paritario valorizzando i soggetti che nell'ambito della propria organizzazione assicurino la promozione della parità tra donne e uomini in particolare nel rispetto della normativa contributiva, parità salariale, congedi parentali, flessibilità oraria e organizzativa.
3. In particolare, la Regione in collaborazione con gli enti locali e i centri per l'impiego promuove offerte lavorative dirette a incrementare il lavoro femminile di tutte le età.

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