LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
Art. 37
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003
1.
La lettera a) del comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:
a)
prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);".