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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2015, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA), ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 18 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE) E ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

Art. 7
1.
L'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, in ordine:
a) all'allestimento, all'arredamento e all'attrezzatura delle sedi;
b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;
d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l'informazione.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri.
4. I beni mobili dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa.".

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