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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

CAPO I
Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
SEZIONE I
Riordino delle funzioni amministrative
Art. 14
Oggetto e principi
1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:
a) risorse idriche;
b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
f) forestazione;
g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
h) difesa del suolo e della costa;
i) attività estrattive;
l) sismica;
m) protezione civile;
n) interventi e servizi in materia di energia.
2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.
Art. 15
Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.
2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:
a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;
b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.
4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.
6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).
7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.
9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno.
10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.
11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.
SEZIONE II
Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Art. 16
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente
1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.
3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:
a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Sito esterno convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 Sito esterno);
b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
c le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.
4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
c) l'assessore regionale competente in materia di energia;
d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
e) i presidenti delle Province o loro delegati.
5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.
6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.
7.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole
"cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta"
sono sostituite con le parole
"per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.".
8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.
Art. 17
Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia
1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare:
a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;
b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;
c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;
e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 Sito esterno (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 Sito esterno (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 Sito esterno), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;
f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;
g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 (Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili).
2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 Sito esterno, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 Sito esterno) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.
3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.
4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.
SEZIONE III
Parchi e biodiversità
Art. 18
Enti di gestione per i parchi e la biodiversità
1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:
a) gestione delle Riserve naturali regionali;
b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;
c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;
e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).
3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:
a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;
c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.
4. Le funzioni di approvazione del progetto d'intervento particolareggiato, del piano territoriale del parco, del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 27, 28, 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della rete natura di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione.
5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993 Sito esterno). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.
6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.
SEZIONE IV
Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile
Art. 19
Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).
2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.
3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.
5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).
6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.
7.
Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole
"e rinnovabile"
sono aggiunte le parole
"una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del 2005.
Art. 20
Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino
1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità dei bacini regionali istituita con legge regionale 29 marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell'Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all'Autorità di bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.
3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all'Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).
SEZIONE V
Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni
Art. 21
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.
2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:
a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionale 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;
d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;
e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.
3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.
4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.
5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione Sito esterno e della normativa in favore dei territori montani.
SEZIONE VI
Disposizioni finali
Art. 22
Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile
1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).
2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all'articolo 67.
3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime funzioni è trasferito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. La Regione adegua i finanziamenti all'Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito.
4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR è trasferito all'Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità previste dalla legge regionale legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai sevizi pubblici locali dell'ambiente).

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