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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

CAPO VI
Sanità e politiche sociali
SEZIONE I
Oggetto e disposizioni generali
Art. 58
Oggetto
1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.
2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro Unioni.
Art. 59
Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.
2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.
3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.
Art. 60
Conferenze territoriali sociali e sanitarie
1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi dell'articolo 7.
2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.
Art. 61
Comitati di distretto
1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l'ambito distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell'Unione o dalle Giunte delle Unioni. Nel caso in cui l'ambito distrettuale comprenda oltre all'Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei sindaci dei Comuni non ricompresi nell'Unione o nelle Unioni.
Art. 62
Esercizio associato delle funzioni
1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito distrettuale e disciplina le forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i compiti e le funzioni medesimi.
2. Nel caso in cui il Comune o l'Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di cui all'articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni dell'assemblea dei soci dell'ASP sono svolte rispettivamente dalla Giunta del Comune o dell'Unione.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi
Art. 63
Sanità pubblica
1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:
a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;
b) tutela e controllo della popolazione canina e felina;
c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili;
d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale.
Art. 64
Organizzazione del servizio farmaceutico
1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:
a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;
b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;
c) istituisce le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
3. L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:
a) L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare: svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell'alternanza di cui all'articolo 9 della legge n. 475 del 1968 Sito esterno;
b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;
c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.
4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.
5 Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. A seguito dell'approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.
6. In attuazione dell'articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), i Comuni sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.
Art. 65
Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno.
2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:
a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)
b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37 della stessa legge.
SEZIONE III
Norme transitorie
Art. 66
Disposizioni transitorie in materia sociale
1. I termini previsti dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel titolo III della presente legge.

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