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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 3
Principi per il riparto delle funzioni amministrative
1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attributi compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:
a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
c) di governo delle aree vaste delle Province;
d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.
2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.
3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:
a) ambiente, energia e protezione civile;
b) trasporti e viabilità;
c) agricoltura, caccia e pesca;
d) attività produttive, commercio e turismo;
e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;
f) sanità e politiche sociali.
4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l'attività di controllo, di cui all'articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale, sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie" ed in particolare:
a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 16;
b) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'articolo 19;
c) l'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività vengono posti all'approvazione dell'Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai compensi dei direttori, nonché all'utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.
6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le performances organizzative e l'efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di gestione.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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