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Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO III
Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. Principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa
Art. 10
Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.
2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.
3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le autonomie funzionali definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento all'Assemblea legislativa.
4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.
5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.
6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell'articolo 12.
7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.
Art. 11
Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell'Assemblea legislativa, può individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 10, a mezzo di un programma approvato dall'Assemblea legislativa in sede di bilancio di previsione o di variazione di bilancio. Il programma tiene conto della pianificazione territoriale vigente. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l'istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati "centri di competenza interistituzionale".
2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti "centri di competenza interistituzionale" con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di semplificazione nell'ambito dei processi di riordino legislativo previsti dalla presente legge.
3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Art. 12
Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l'integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:
a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all'articolo 70;
b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all'articolo 71;
c) monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge secondo quanto stabilito all'articolo 72.
2. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell'unità di missione. La Giunta regionale definisce, con propri atti, sentito il Consiglio delle autonomie locali, composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, unità tecniche di missione sono altresì istituite per supportare la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all'articolo 6. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.
4. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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