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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 4

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 30 aprile 2015

Art. 10
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 possono altresì disporre l'istituzione di nuovi capitoli al fine dell'adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali, per le entrate a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 6.20.14000 - partite di giro, per le spese a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 3.1.1.7.31500 - partite di giro, nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli nell'ambito delle medesime unità previsionali di base.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 1 art. 6 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito il mutuo autorizzato dal comma 1 del presente articolo è aumentato di euro 35.531.197,71)

(come disposto dal comma 2 art. 6 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto di euro 111.217.162,87)

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