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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 4

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 30 aprile 2015

Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 1 art. 6 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito il mutuo autorizzato dal comma 1 del presente articolo è aumentato di euro 35.531.197,71)

(come disposto dal comma 2 art. 6 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto di euro 111.217.162,87)

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