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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 aprile 2015, n. 4

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 96 del 30 aprile 2015

Art. 18
Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 1 art. 6 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito il mutuo autorizzato dal comma 1 del presente articolo è aumentato di euro 35.531.197,71)

(come disposto dal comma 2 art. 6 L.R. 21 ottobre 2015, n. 18 il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 del presente articolo è ridotto di euro 111.217.162,87)

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