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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 del 18 giugno 2015

Art. 3
1.
Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2007 sono aggiunte le parole:
"Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell'Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del comitato dell'Azienda.".
2.
Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2007 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) in cui si trattano le materie di cui alla presente legge.".

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